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Art. 82c Obblighi di comunicare in relazione al servizio pubblico di collocamento e all’assicurazione contro la disoccupazione 201
(art. 97 cpv. 3 lett. dbis LStrI) 1 Gli organi d’esecuzione dell’assicurazione contro la disoccupazione comunicano spontaneamente alle autorità cantonali competenti nel settore della migrazione il cognome, i nomi, la data di nascita, la nazionalità e l’indirizzo degli stranieri menzionati nel capoverso 1bis:202
1bis Devono essere comunicati i dati di:
2 Il capoverso 1 non si applica se gli interessati possiedono un permesso di domicilio. 201 Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173). 202 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20205853). 204 Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20205853). |