Ordinanza
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Art. 11 Documentazione tecnica
1 La documentazione tecnica deve essere redatta in una lingua ufficiale svizzera o in inglese e deve comprendere le indicazioni seguenti:
2 La documentazione tecnica può essere redatta in un’altra lingua purché le informazioni necessarie alla sua valutazione siano fornite in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. 3 La documentazione tecnica deve poter essere presentata durante dieci anni a decorrere dall’immissione sul mercato svizzero del prodotto. Per le produzioni in serie, il termine decorre dalla fabbricazione dell’ultimo esemplare. |