Ordinanza
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Art. 14 Organismi di controllo e di valutazione della conformità
1 Gli organismi di controllo e di valutazione della conformità che rilasciano rapporti o certificati ai sensi degli articoli 12 e 13 devono:
2 Chi si riferisce alla documentazione di organismi non menzionati dal capoverso 1 deve dimostrare con verosimiglianza che le procedure applicate e le qualifiche di tale organismo soddisfano le esigenze svizzere (art. 18 cpv. 2 LOTC). 13 RS 946.512 |