Ordinanza
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Art. 15
1 I prodotti usati possono essere messi a disposizione sul mercato solo se adempiono i requisiti in vigore al momento della loro immissione sul mercato. 2I prodotti usati immessi per la prima volta sul mercato svizzero sottostanno alle disposizioni sull’immissione sul mercato di prodotti nuovi. 3 I prodotti che subiscono trasformazioni o rinnovamenti concernenti essenzialmente la sicurezza soggiacciono, per quanto riguarda tali trasformazioni e rinnovamenti, alle disposizioni relative all’immissione sul mercato di prodotti nuovi. |