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Ordinanza
sugli apparecchi e i sistemi di protezione
destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva
(OASAE)

del 25 novembre 2015 (Stato 14 febbraio 2017)

Art. 16

I pro­dot­ti che non adem­pio­no i re­qui­si­ti per la mes­sa a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to pos­so­no es­se­re espo­sti o pre­sen­ta­ti se:

a.
è chia­ra­men­te in­di­ca­to che l’adem­pi­men­to dei re­qui­si­ti le­ga­li non è pro­va­to e i pro­dot­ti non pos­so­no per­ciò an­co­ra es­se­re im­mes­si sul mer­ca­to;
b.
so­no sta­ti pre­si i prov­ve­di­men­ti ne­ces­sa­ri per pro­teg­ge­re per­so­ne e co­se.