Ordinanza
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Art. 17 Sorveglianza del mercato da parte degli organi esecutivi
1 Gli organi esecutivi controllano che i prodotti messi a disposizione sul mercato corrispondano alle prescrizioni della presente ordinanza. A questo scopo effettuano verifiche tramite campionatura e procedono a controlli qualora indizi fondati indichino che un prodotto non è conforme alle prescrizioni. 2 Gli organi esecutivi sono:
3 Per un periodo definito gli organi esecutivi possono richiedere all’Amministrazione delle dogane informazioni sull’importazione di prodotti designati con precisione. 4 Gli operatori economici sono tenuti a mettere a disposizione degli organi esecutivi, entro un termine utile, tutte le informazioni necessarie ai fini della sorveglianza del mercato. In particolare sono tenuti, su richiesta, a indicare gli operatori economici dai quali hanno ricevuto o ai quali hanno ceduto un prodotto. 14 RS 930.111 |