Ordinanza
|
Art. 19 Competenze degli organi esecutivi
1 Nell’ambito della sorveglianza del mercato gli organi esecutivi possono
2 Prima di ordinare una verifica, l’organo esecutivo dà all’operatore economico la possibilità di esprimersi. 3 Per la verifica l’operatore economico mette gratuitamente a disposizione dell’organo esecutivo un prodotto scelto da quest’ultimo. 4 L’operatore economico sostiene inoltre i costi della verifica di cui al capoverso 1 lettera c se la documentazione non è stata presentata entro il termine o risulta incompleta, oppure se dalla verifica risulta che il prodotto non è conforme ai requisiti. |