Ordinanza
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Art. 20 Misure
1 Se dal controllo o dalla verifica risulta che le prescrizioni della presente ordinanza sono state violate, gli organi esecutivi dispongono misure secondo l’articolo 10 capoversi 2–5 LSPro. 2 Conformemente alle disposizioni del regolamento applicabile, gli organi esecutivi riscuotono un emolumento e addebitano i costi agli interessati per:
3 Gli organi esecutivi hanno la competenza di accordare assistenza amministrativa internazionale conformemente all’articolo 22 LOTC. |