Ordinanza
|
Art. 6 Norme tecniche
1 La designazione delle norme tecniche8 atte a concretizzare i requisiti essenziali è effettuata conformemente all’articolo 6 LSPro. 2 La designazione è di competenza dell’Ufficio federale dell’energia (UFE), d’intesa con la Segreteria di Stato dell’economia (SECO). 8 L’elenco dei titoli di tali norme e il loro testo possono essere ottenuti a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthur; www.snv.ch. |