Ordinanza
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Art. 10 Disposizioni transitorie
1 Gli ascensori immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016 secondo la sezione 2 dell’ordinanza del 23 giugno 199913 sugli ascensori possono essere messi in servizio anche dopo il 20 aprile 2016. 2 I componenti di sicurezza per ascensori immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016 secondo la sezione 2 dell’ordinanza del 23 giugno 1999 sugli ascensori possono essere messi a disposizione sul mercato anche dopo il 20 aprile 2016. 3 I certificati rilasciati e le decisioni emesse dagli organismi di valutazione della conformità secondo la sezione 2 dell’ordinanza del 23 giugno 1999 sugli ascensori rimangono validi anche con la presente ordinanza. 4 L’articolo 3 non è applicabile agli ascensori immessi sul mercato prima del 1° agosto 1999 o secondo l’articolo 18 dell’ordinanza del 23 giugno 1999 sugli ascensori e che vengono trasformati o rinnovati. 13 [RU 1999 1875, 2000 187art. 22 cpv. 1 n. 6, 2005 4265, 2008 1785all. 2 n. 2, 2010 2583all. 4 n. II 7, 2011 1755n. III] |