Ordinanza
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Art. 7 Notifica di ascensori immessi sul mercato
1 L’installatore dell’ascensore notifica agli organi di controllo designati in base alla LSPro dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), nei 30 giorni successivi all’immissione sul mercato, i nuovi ascensori che immette sul mercato. 2 Le notifiche devono contenere almeno le seguenti indicazioni:
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