Ordinanza
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Art. 12 Notifica di capacità compromesse
1 Se una persona incaricata di svolgere attività rilevanti per la sicurezza ritiene che le proprie capacità siano compromesse in misura tale da renderla incapace di garantire la sicurezza, essa lo notifica al proprio superiore e rinuncia a svolgere qualsiasi attività rilevante per la sicurezza. 2 La persona comunica immediatamente al medico di fiducia tutti i cambiamenti dei dati relativi al proprio stato di salute e presenta i corrispondenti certificati medici. 3 In caso di incapacità lavorativa di più di 30 giorni conseguente a malattia o infortunio, la persona si presenta al medico di fiducia che procede alla valutazione dell’idoneità medica. 4 Le imprese comunicano immediatamente allo psicologo di fiducia tutti i cambiamenti essenziali concernenti l’idoneità psicologica delle persone che svolgono un’attività rilevante per la sicurezza. |