Ordinanza
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Art. 13 Valutazione dell’idoneità 12
1 Il medico di fiducia esamina l’idoneità medica delle persone di cui all’articolo 12 e comunica la valutazione finale dell’idoneità all’interessato e all’impresa.13 2 Lo psicologo di fiducia esamina l’idoneità psicologica delle persone di cui all’articolo 12 e comunica la valutazione finale dell’idoneità all’interessato e all’impresa.14 3 Se l’idoneità medica o psicologica di un conducente di veicoli motore è considerata ridotta, tale valutazione è comunicata immediatamente per scritto all’UFT. Se l’attività della persona dev’essere interrotta immediatamente, la comunicazione avviene anche oralmente. 4 In caso di dubbi fondati riguardo l’idoneità, l’UFT può ordinare in ogni momento un esame dell’idoneità o un esame di capacità completo o parziale. 12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1687). 13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1687). 14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1687). |