Ordinanza
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Art. 15 Divieto di svolgere attività rilevanti per la sicurezza 15
Se una persona è inidonea a prestare servizio a seguito di malattie o infermità fisiche o psichiche oppure alcolismo o altre forme di dipendenza o per altre ragioni, l’impresa le vieta di svolgere le attività rilevanti per la sicurezza non soggette all’obbligo di licenza. 15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1687). |