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Ordinanza sulle attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario (OASF)
del 4 novembre 2009 (Stato 1° luglio 2013)
Art. 17Analisi preliminari
1 Per accertare il consumo di alcol possono essere utilizzati apparecchi per l’analisi preliminare che danno indicazioni sull’ebrietà.
2 Se vi sono indizi che lasciano supporre che la persona controllata è incapace di prestare servizio a causa di una sostanza diversa dall’alcol e in tale stato ha svolto un’attività rilevante per la sicurezza, possono essere effettuate analisi preliminari, in particolare delle urine, della saliva o del sudore, per rilevare la presenza di stupefacenti o di medicamenti.
3 Le analisi preliminari vanno effettuate conformemente alle istruzioni del fabbricante dell’apparecchio.
4 Se le analisi preliminari risultano negative e la persona controllata non palesa indizi di incapacità di prestare servizio si rinuncia a ulteriori esami.
5 Se l’analisi preliminare riguardo il consumo di alcol risulta positiva o se si è rinunciato all’impiego di un apparecchio per l’analisi preliminare, è effettuata un’analisi dell’alito.