Ordinanza
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Art. 18 Esecuzione dell’analisi dell’alito
1 L’analisi dell’alito può essere effettuata:
2 Gli apparecchi utilizzati per eseguire le analisi dell’alito sono retti dall’ordinanza del 28 marzo 200717 sul controllo della circolazione stradale, dall’ordinanza del 15 febbraio 200618 sugli strumenti di misurazione e dalle pertinenti disposizioni di esecuzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia.19 3 L’UFT stabilisce in una direttiva l’impiego gli apparecchi per l’esecuzione dell’analisi dell’alito.20 4 Per l’analisi sono necessarie due misurazioni. Se queste differiscono di oltre lo 0,10 per mille, è necessario effettuare due nuove misurazioni. Se anche da queste nuove misurazioni risulta uno scarto superiore allo 0,10 per mille e vi sono indizi di uno stato d’ebrietà, deve essere ordinato un esame del sangue. 5 L’incapacità di prestare servizio è considerata accertata se il valore più basso delle due misurazioni corrisponde a un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,10 per mille ma inferiore allo 0,50 per mille e la persona interessata riconosce con la propria firma questo valore. 17 RS 741.013 18 RS 941.210 19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mag. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 2357). 20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mag. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 2357). |