Ordinanza
|
Art. 22 Esame medico
1 Se è stato ordinato un prelievo del sangue, il medico incaricato deve esaminare se la persona interessata palesa indizi di incapacità di prestare servizio dovuti al consumo di alcol, stupefacenti o medicamenti, accertabili a livello medico. L’UFT stabilisce in una direttiva i requisiti minimi riguardanti la forma e il contenuto del rapporto medico. 2 Il servizio competente può dispensare il medico dall’obbligo di eseguire un esame se la persona interessata non palesa, nel suo comportamento, alcun indizio di incapacità di prestare servizio dovuta a una sostanza diversa dall’alcol. |