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Ordinanza sulle attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario (OASF)
del 4 novembre 2009 (Stato 1° luglio 2013)
Art. 22Esame medico
1 Se è stato ordinato un prelievo del sangue, il medico incaricato deve esaminare se la persona interessata palesa indizi di incapacità di prestare servizio dovuti al consumo di alcol, stupefacenti o medicamenti, accertabili a livello medico. L’UFT stabilisce in una direttiva i requisiti minimi riguardanti la forma e il contenuto del rapporto medico.
2 Il servizio competente può dispensare il medico dall’obbligo di eseguire un esame se la persona interessata non palesa, nel suo comportamento, alcun indizio di incapacità di prestare servizio dovuta a una sostanza diversa dall’alcol.