Ordinanza
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Art. 23 Parere di un perito
1 I risultati dell’analisi del sangue o delle urine sono sottoposti a un perito riconosciuto che, all’attenzione dell’autorità di perseguimento penale e dell’autorità di revoca, ne valuta l’incidenza sull’incapacità di prestare servizio, se:
2 Il perito tiene conto degli accertamenti del servizio competente, dei risultati dell’esame medico e dell’analisi chimico-tossicologica e motiva le proprie conclusioni. 3 Su proposta dei laboratori, l’UFT riconosce la qualità di perito a persone che:
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