Ordinanza
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Art. 26 Divieto di svolgere attività rilevanti per la sicurezza
1 Il servizio competente vieta a una persona di svolgere un’attività rilevante per la sicurezza se essa:
2 Il servizio competente vieta inoltre a un persona di svolgere un’attività rilevante per la sicurezza se nello svolgimento di tale attività sono violate gravemente le disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo di cui agli articoli 4–11 della legge dell’8 ottobre 197121 sulla durata del lavoro. 21 RS 822.21 |