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Ordinanza sulle attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario (OASF)
del 4 novembre 2009 (Stato 1° luglio 2013)
Art. 27Ritiro della licenza di aspirante conducente o della licenza e del certificato
1 Il servizio competente ritira sul posto la licenza di aspirante conducente o la licenza e il certificato (documenti di abilitazione), se nello svolgimento della relativa attività la persona:
a.
appare in stato manifesto di ebrietà o ha un tasso alcolemico, accertato dall’analisi dell’alito, pari o superiore allo 0,50 per mille;
b.
appare manifestamente incapace di prestare servizio per altre ragioni;
c.
effettua una corsa di istruzione senza essere accompagnato conformemente alle prescrizioni.
2 I documenti di abilitazione possono essere ritirati se la persona, nello svolgimento della relativa attività e violando gravemente una prescrizione sulla circolazione dei treni o una prescrizione d’esercizio, provoca un incidente che cagiona la morte o il ferimento di una persona.