Ordinanza
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Art. 28 Procedura
1 Il servizio competente deve confermare per scritto il ritiro dei documenti di abilitazione e il divieto di proseguire la corsa indicando gli effetti giuridici del provvedimento. 2 Entro cinque giorni dal ritiro, le licenze di aspirante conducente e le licenze devono essere inviate all’UFT e i certificati all’impresa ferroviaria. Deve essere allegato il verbale o il rapporto. 3 Se i motivi che hanno originato il ritiro dei documenti di abilitazione oppure il divieto di proseguire la corsa cessano di esistere, i documenti ritirati devono essere restituiti e il divieto di prestare servizio revocato. |