Ordinanza 1
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Art. 17 Videosorveglianza 59
(art. 102ebisLAsi) 1 La SEM può impiegare un sistema di videosorveglianza all’interno e all’esterno degli edifici che gestisce nel quadro della procedura d’asilo, segnatamente all’interno e all’esterno dei centri della Confederazione e degli alloggi presso gli aeroporti. 2 È vietato l’impiego del sistema di videosorveglianza nelle camere, nelle docce e nei bagni nonché negli uffici dei collaboratori della SEM o dei terzi cui essa ha delegato determinati compiti. 3 I dati audiovisivi sono registrati su dischi duri conservati in un locale chiuso a chiave e accessibile unicamente alle persone autorizzate. 4 Se uno stato di fatto lascia presumere un danno a un bene o a una persona, il direttore della SEM o il suo supplente può ordinare un’inchiesta amministrativa. 5 Nel caso di un’inchiesta penale, le registrazioni sono consegnate fisicamente alle autorità di perseguimento penale su un supporto elettronico. 6 La videosorveglianza è chiaramente segnalata presso tutte le entrate, principali e secondarie, dell’edificio. 7 I richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione appena arrivati in un centro della Confederazione o in un alloggio presso un aeroporto sono informati per scritto, in una lingua a loro comprensibile, sull’esistenza della videosorveglianza e sullo scopo del trattamento dei dati registrati. 59 Nuovo testo giusta il n. I dell’O 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020913). |