Ordinanza 1
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Art. 7 Situazione particolare dei minori nella procedura d’asilo 20
(art. 17 cpv. 2, 3 e 6 LAsi)21 1 Nel quadro dell’accertamento dei fatti può essere chiarito con l’aiuto di metodi scientifici se l’età indicata dal richiedente l’asilo corrisponde all’età effettiva. 2 Dopo il deposito della domanda d’asilo prende inizio l’attività di persona di fiducia esercitata dal rappresentante legale assegnato nel centro della Confederazione o all’aeroporto. Quest’attività si protrae fintantoché il richiedente l’asilo minorenne non accompagnato rimane nel centro della Confederazione o all’aeroporto oppure fino al raggiungimento della maggiore età.22 2bis Nella procedura Dublino l’attività di persona di fiducia esercitata dal rappresentante legale assegnato si protrae fino al trasferimento del richiedente l’asilo minorenne non accompagnato nello Stato Dublino competente oppure fino al raggiungimento della maggiore età e si estende anche alle procedure di cui agli articoli 76a e 80a della legge federale del 16 dicembre 200523 sugli stranieri e la loro integrazione (LStr I)24.25 2ter Se il richiedente l’asilo minorenne non accompagnato rinuncia alla rappresentanza legale assegnatagli nel centro della Confederazione o all’aeroporto, quest’ultima continua a rappresentare gli interessi del richiedente l’asilo minorenne non accompagnato quale persona di fiducia.26 2quater Per il richiedente l’asilo minorenne non accompagnato, dopo l’attribuzione al Cantone è designato un curatore o un tutore. Se la designazione non può essere operata subito, l’autorità cantonale competente nomina immediatamente una persona di fiducia per la durata della procedura d’asilo o d’allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore oppure fino al raggiungimento della maggiore età.27 2quinques Se il richiedente l’asilo minorenne non accompagnato non risiede più in un centro della Confederazione e non è stato attribuito a un Cantone, la nomina della persona di fiducia è retta dal capoverso 2quater. La durata dell’attività della persona di fiducia è retta dal capoverso 2bis per la procedura Dublino e dal capoverso 2quater per la procedura celere.28 3 La persona di fiducia deve disporre di conoscenze del diritto in materia di asilo, del diritto concernente la procedura Dublino e dei diritti dei fanciulli, nonché di esperienza di lavoro con minorenni. Accompagna e sostiene nella procedura d’asilo o nella procedura Dublino il minorenne non accompagnato e adempie segnatamente i compiti seguenti:29
4 L’autorità cantonale comunica senza indugio alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM)31 o al Tribunale amministrativo federale nonché al minorenne la nomina della persona di fiducia e tutte le misure tutorie.32 5 Le persone incaricate dell’audizione di richiedenti l’asilo minorenni devono tenere conto degli aspetti specifici della minore età. 20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577). 21 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 12 giu. 2015 sull’adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l’acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849). 22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 20182857). 23 RS 142.20 24 Il titolo è stato adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 25 Introdotto dal n. I 3 dell’O del 12 giu. 2015 sull’adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l’acquis di Dublino/Eurodac (RU 2015 1849). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 20182857). 26 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 20182857). 27 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 20182857). 28 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 20182857). 29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 20182857). 30 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 12 giu. 2015 sull’adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l’acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849). 31 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. 32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU2013 5347). |