Ordinanza 1
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Art. 22 Attribuzione da parte della SEM
(art. 27 cpv. 3 LAsi)70 1La SEM attribuisce i richiedenti l’asilo ai Cantoni, proporzionalmente alla popolazione, tenendo conto dei membri della loro famiglia che vivono già in Svizzera, delle cittadinanze e dei casi particolarmente bisognosi di assistenza.71 2 Un cambiamento di Cantone è disposto dalla SEM soltanto con il consenso di entrambi i Cantoni, se è rivendicata l’unità della famiglia o se vi è grave minaccia per il richiedente l’asilo o altre persone. 70 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 20182857). 71 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 20182857). |