Ordinanza 1
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Art. 45 Documento d’identità 119
(art. 74 LAsi) 1 Durante i primi cinque anni dalla concessione della protezione provvisoria, le persone bisognose di protezione ricevono una carta di soggiorno S limitata ad al massimo un anno e rinnovabile. Essa vale come documento d’identità nei confronti delle autorità federali e cantonali. Non autorizza a varcare la frontiera. 2 Dalla durata di validità della carta di soggiorno S non può essere desunto un diritto di residenza. 3 La carta di soggiorno S è ritirata se la persona straniera deve lasciare o lascia la Svizzera o se le condizioni di residenza sono disciplinate dalla polizia degli stranieri. 119 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 20 set. 2019, in vigore dal 1° nov. 2019 (RU 2019 3041). |