dell’11 agosto 1999 (Stato 1° settembre 2022) (Stato 1° settembre 2022)
Art. 49Stralcio della procedura pendente per il riconoscimento come rifugiato
(art. 76 cpv. 4 LAsi)
Con la decisione d’allontanamento, un’eventuale domanda ancora pendente di riconoscimento come rifugiato diventa priva d’oggetto ed è stralciata dai ruoli.