Ordinanza 1
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Art. 52j Autorizzazione dei consultori giuridici
1La SEM decide su richiesta in merito all’autorizzazione e designa i consultori giuridici competenti per il Cantone d’attribuzione. 2Un consultorio giuridico può essere autorizzato se garantisce l’adempimento a lungo termine dei compiti giusta l’articolo 102l capoverso 1 LAsi. Deve segnatamente disporre di finanze sufficienti per poter adempire a lungo termine tali compiti anche in caso di fluttuazioni del numero di domande d’asilo. Per ottenere l’autorizzazione sono necessarie conoscenze, in particolare per quanto riguarda il diritto in materia d’asilo e il diritto procedurale, ed esperienza nella consulenza e nella rappresentanza giuridica di richiedenti l’asilo in Svizzera. 3Nel quadro della valutazione delle condizioni di cui al capoverso 2, la SEM considera in particolare:
4Al consultorio giuridico è corrisposta un’indennità secondo l’articolo 102l capoverso 2 LAsi stabilita dalla SEM in un accordo con il consultorio autorizzato. |