Ordinanza 1
|
Art. 56 Entrata in vigore e durata di validità 143144
1 La presente ordinanza entra in vigore, eccettuato l’articolo 21, il 1° ottobre 1999. 2 L’articolo 21 entra in vigore il 1° gennaio 2000. 3 La durata di validità dei seguenti articoli, limitata al 28 settembre 2015145 secondo il diritto anteriore, è prorogata sino al 28 settembre 2019: articoli 7a capoversi 2 e 3, 12 capoverso 2, 16b, 16c, 17, 18, 19 capoverso 1, 21 capoverso 3, 23 e 55bis. 146 4 L’abrogazione degli articoli 9, 10 e 21 capoverso 2, valida sino al 28 settembre 2015 secondo il diritto anteriore, è prorogata sino al 28 settembre 2019. 147 143 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 giu. 2015, in vigore dal 29 set. 2015 (RU 2015 2049). 144 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 giu. 2015, in vigore dal 29 set. 2015 (RU 2015 2049). 146 Introdotto dal n. I dell’O del 5 giu. 2015, in vigore dal 29 set. 2015 (RU 2015 2049). 147 Introdotto dal n. I dell’O del 5 giu. 2015, in vigore dal 29 set. 2015 (RU 2015 2049). |