|
Art. 46 Permesso di dimora
(art. 74 cpv. 2 LAsi) 1 Le persone bisognose di protezione con un permesso di dimora giusta l’articolo 33 LStrI120 ricevono un permesso B della durata massima di un anno. Il Cantone di dimora lo proroga, di volta in volta, al massimo di un anno, fatto salvo il capoverso 2.121 2 Il permesso di dimora vale finché sussiste la protezione provvisoria. Esso scade nel momento stabilito dal Consiglio federale per l’abrogazione della protezione provvisoria. 3 L’ulteriore dimora dello straniero sino all’esecuzione dell’allontanamento è retta per analogia dagli articoli 42 e 43 della LAsi. 121 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 12 giu. 2015 sull’adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l’acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849). |