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Art. 8 Deposito della domanda
(art. 19 cpv. 1 LAsi) 1 Se uno straniero si annuncia a un’autorità cantonale o federale, questa:
2 Il richiedente l’asilo deve annunciarsi al centro della Confederazione cui è stato assegnato conformemente al capoverso 1 lettera b al più tardi nel corso del giorno feriale successivo.41 3 Le domande d’asilo di persone che si trovano in detenzione o stanno scontando una pena devono essere inoltrate alle autorità cantonali. 4 I fanciulli sotto i 14 anni che viaggiano per raggiungere i genitori in Svizzera presentano la domanda d’asilo direttamente alle autorità del Cantone di soggiorno dei genitori. 39 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 20182857). 40 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 20182857). 41 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 20182857). |