Ordinanza 2 sull’asilo
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Art. 18 Restituzione dei valori patrimoniali prelevati
(art. 87 cpv. 5 LAsi) 1 Prima della partenza, i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione senza permesso di dimora, le persone ammesse provvisoriamente, le persone oggetto di una decisione di allontanamento e le persone oggetto di una decisione di espulsione passata in giudicato che lasciano autonomamente la Svizzera entro sei mesi dal deposito della domanda d’asilo o della domanda di concessione della protezione provvisoria possono chiedere alla SEM la restituzione dei valori patrimoniali prelevati.34 2 Il capoverso 1 si applica anche alla persona ammessa provvisoriamente che lascia autonomamente la Svizzera entro sette mesi dal deposito della domanda d’asilo o dalla disposizione dell’ammissione provvisoria. 3 Di regola i valori patrimoniali prelevati o il loro valore attuale sono consegnati in contanti all’aeroporto al momento della partenza. Su domanda, l’importo dovuto può essere versato all’estero a partenza avvenuta. 4 ...35 34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6545). 35 Abrogato dal n. I dell’O del 15 nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6545). |