Ordinanza 2 sull’asilo
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Art. 20 Durata dell’obbligo di rimborsare le spese 37
(art. 88 e 89 LAsi; art. 87 cpv. 1 lett. a e 87 cpv. 3 LStrI) La Confederazione versa ai Cantoni somme forfettarie globali per la durata della procedura d’asilo, dell’ammissione provvisoria e della concessione della protezione provvisoria. Sono escluse le indennità versate per la durata della procedura secondo l’articolo 111c LAsi. Versa tali somme forfettarie a contare dal mese seguente l’attribuzione al Cantone, la data della decisione concernente l’ammissione provvisoria o la concessione della protezione provvisoria, fino alla fine del mese in cui: 38
37 Vedi anche le disp. trans. della mod. del 7 dic. 2012 alla fine del presente testo. 38 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU2013 5359). 39 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU2013 5359). Correzione del 2 ott. 2018 (RU 2018 3311). |