Ordinanza 2 sull’asilo
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Art. 22 Importo e adeguamento della somma forfettaria globale 41
1 La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale per ogni beneficiario dell’aiuto sociale. L’indennità globale media svizzera ammonta a 1573,39 franchi al mese e si basa sull’indice nazionale dei prezzi al consumo, nonché sulla quota parte di minorenni non accompagnati rispetto al numero complessivo di richiedenti l’asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora (stato: 31 ott. 2017).42 43 2 La somma forfettaria globale comprende una quota parte per le spese di locazione, una per le spese di aiuto sociale e assistenza e una per i premi delle casse malati, le aliquote percentuali e le franchigie. 3 La quota parte per le spese di locazione è calcolata come segue, entro una fascia compresa tra l’80 e il 120 per cento:
In caso di cambiamenti sostanziali del mercato immobiliare, la SEM può adeguare la ripartizione tra i Cantoni in base alle rilevazioni degli affitti (affitto medio in franchi secondo il numero di stanze e il Cantone) pubblicati dall’Ufficio federale di statistica (UST).45 4 La quota parte dei Cantoni per i premi delle casse malati, le aliquote percentuali e le franchigie è stabilita in base ai premi medi pubblicati dall’Ufficio federale della sanità pubblica46, agli importi integrali della franchigia ordinaria e delle aliquote percentuali giusta l’articolo 64 LAMal47, nonché in funzione del numero di bambini, giovani adulti e adulti. L’adeguamento è effettuato alla fine di ogni anno per l’anno civile seguente.48 5 La quota parte per le spese di locazione è di 215,66 franchi, quella per le altre spese di aiuto sociale è di 617,34 franchi, quella per le spese di assistenza è di 273,90 franchi e quella per le spese supplementari di alloggio e assistenza per i minorenni non accompagnati è di 56,09 franchi. Le quote si basano sull’indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,9 punti (stato dell’indice: 31 ott. 2017). La SEM adegua queste quote parte all’evoluzione di tale indice alla fine di ogni anno per l’anno civile seguente.49 6 La quota parte per le spese supplementari di alloggio e assistenza per i minorenni non accompagnati si basa sul numero complessivo di richiedenti l’asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, ossia 44 383 persone, e sul numero di minorenni non accompagnati tra queste persone, ossia 2283 persone (pari al 5,1 %; stato: 31 ott. 2017). La SEM adegua la quota parte all’evoluzione degli effettivi in base alla formula qui appresso alla fine di ogni anno per l’anno civile seguente:
41 Vedi anche le disp. fin. delle mod. del 24 ott. 2007, del 12 dic. 2008, del 7 dic. 2012, del 8 giug. 2018 e del 10 apr. 2019 alla fine del presente testo. 42 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 10 apr. 2019, in vigore dal 1° mag. 2019 (RU 2019 1233). 43 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875). 44 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875). 45 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875). 46 O del DFI del 28 ott. 2016 sui premi medi dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari (RS 831.309.1). 47 RS 832.10 48 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875). 49 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 apr. 2019, in vigore dal 1° mag. 2019 (RU 2019 1233). 50 Introdotto dal n. I dell’O del 10 apr. 2019, in vigore dal 1° mag. 2019 (RU 2019 1233). |