Ordinanza 2 sull’asilo
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Art. 23 Calcolo della somma forfettaria 51
1 L’importo totale (B) in franchi dovuto dalla Confederazione in base ai dati registrati nella banca dati della SEM è calcolato per Cantone e mese secondo la formula seguente: B = numero di beneficiari dell’aiuto sociale il primo giorno del mese × somma 2 Il numero di beneficiari dell’aiuto sociale (SP) è calcolato secondo la formula: SP = P – ETAS – BETVA Nella formula s’intende per: P = numero di richiedenti l’asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, residenti nel Cantone il primo giorno del mese. ETAS = numero di richiedenti l’asilo esercitanti attività lucrativa il primo giorno del mese (18–60 anni). BETVA = numero riveduto di persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, esercitanti attività lucrativa (18–60 anni). Il numero riveduto è calcolato secondo la formula: BETVA = EAVA × (EQCH + ALQCH – ALQKT) Nella formula s’intende per: EAVA = numero di persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora in età di esercitare un’attività lucrativa il primo giorno del mese (18–60 anni). EQCH = quota svizzera di persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, esercitanti attività lucrativa il primo giorno del mese (18–60 anni). ALQCH = tasso di disoccupazione del mese precedente degli stranieri residenti in Svizzera secondo la Segreteria di Stato dell’economia (SECO). ALQKT = tasso di disoccupazione del mese precedente degli stranieri residenti nel Cantone secondo la Segreteria di Stato dell’economia (SECO). 3 La Confederazione versa a ogni Cantone un contributo di base di 27 433 franchi al mese, destinato al mantenimento di una struttura assistenziale minima. Tale contributo si basa sull’indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,3 punti (stato dell’indice: 31 ott. 2016). La SEM lo adegua all’evoluzione di tale indice alla fine di ogni anno per l’anno civile seguente.52 51 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2012 6951). Vedi anche le disp. trans. della mod. del 7 dic. 2012 alla fine del presente testo. 52 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo. |