Ordinanza 2 sull’asilo
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Art. 24 Durata dell’obbligo di rimborsare le spese 54
(art. 88 cpv. 3 LAsi; art. 31, 87 cpv. 1 lett. b e 87 cpv. 3 LStrI) 1 La Confederazione versa ai Cantoni somme forfettarie globali per rifugiati e apolidi. Versa tali somme forfettarie a contare dall’inizio del mese seguente la decisione concernente il riconoscimento della qualità di rifugiato, l’ammissione provvisoria del rifugiato o il riconoscimento dello statuto di apolide, fino alla fine del mese in cui:55 56
2 Se sussiste il diritto al rilascio di un permesso di dimora o di domicilio, la somma forfettaria non è versata per la durata della procedura di rilascio del permesso. In presenza di una decisione cantonale passata in giudicato di rifiuto a rilasciare un permesso di dimora o di domicilio, la Confederazione versa al Cantone su richiesta la somma forfettaria globale retroattivamente al massimo fino al venir meno del motivo di rifiuto. 3 Per le persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, la Confederazione versa ai Cantoni la metà della somma forfettaria globale giusta l’articolo 26 a contare dalla data in cui tali persone hanno diritto, in virtù dell’articolo 74 capoverso 2 LAsi, al rilascio di un permesso di dimora, fino al giorno in cui ottengono un permesso iniziale di domicilio o vi hanno diritto, ma al più tardi fino alla data in cui un tale permesso potrebbe essere rilasciato in virtù dell’articolo 74 capoverso 3 LAsi. 4 e 5 ...67 54 Vedi anche le disp. fin. della mod. del 7 dic. 2012 alla fine del presente testo. 55 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 25 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6173). 56 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2013 5359). 57 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6173). 58 RS 142.20 59 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6173). 60 Introdotta dal n. I 5 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563). 61 RS 311.0 62 RS 321.0 63 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6173). 64 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6173). 65 Introdotta dal n. I 5 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria (RU 2017 563). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6173). 66 Introdotta dal n. I dell’O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU2013 5359). 67 Abrogati dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, con effetto dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875). |