Ordinanza 2 sull’asilo
|
Art. 40 Rimborso
1 I sussidi federali concessi per il finanziamento di alloggi devono essere rimunerati e rimborsati mediante rate d’importo uguale durante il periodo di destinazione stabilito. Il saggio d’interesse per l’anno successivo corrisponde al tasso di rendita dell’indice Swiss-Bond per i prestiti della Confederazione pubblicato il 1° dicembre dell’anno in corso. 2 I rimborsi rateali sono computati complessivamente per ogni Cantone con i versamenti conformemente al titolo 3.90 3 La SEM può concordare con i Cantoni modalità di rimborso divergenti. Essa fissa le esigenze minime in materia di rimborso. 90 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585). |