Ordinanza 2 sull’asilo
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Art. 4192
1 Il contributo forfettario della Confederazione alle spese per la sicurezza è definito in funzione delle dimensioni dei centri della Confederazione. L’aliquota annua di riferimento è di 107 981,65 franchi per 100 posti in un centro della Confederazione o per 25 posti in un centro speciale della Confederazione secondo l’articolo 24a LAsi. 2 Il contributo forfettario per Cantone è versato alla fine di ogni anno ed è calcolato secondo la formula: PB = (PE × DE × FE + PB × DB × FB) × JA/JT Nella formula si intende per: PB = contributo forfettario per Cantone PE = numero di posti per centro della Confederazione nel Cantone PB = numero di posti per centro speciale della Confederazione nel Cantone DE = durata d’esercizio per centro della Confederazione in giorni DB = durata d’esercizio per centro speciale della Confederazione in giorni FE = 0,01 (fattore centro della Confederazione) FB = 0,04 (fattore centro speciale) JA = aliquota annua di riferimento conformemente al capoverso 1 JT = numero di giorni civili all’anno. 3 L’aliquota annua di riferimento conformemente al capoverso 1 si basa sull’indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,3 punti (stato dell’indice: 31 ott. 2016). La SEM adegua l’aliquota a tale indice alla fine di ogni anno per l’anno civile seguente.93 4 Il contributo forfettario versato conformemente al capoverso 2 compensa tutte le spese per la sicurezza dei Cantoni d’ubicazione rimborsabili secondo l’articolo 91 capoverso 2ter LAsi. 5 Durante la chiusura temporanea di un centro della Confederazione o di un centro speciale della Confederazione, nel primo semestre è versata la totalità e nel secondo semestre la metà del contributo forfettario di cui ai capoversi 1 e 2.94 6 Per gli immobili utilizzati solo temporaneamente come centri della Confederazione o come centri speciali della Confederazione per insufficienza delle strutture d’alloggio, il contributo forfettario alle spese per la sicurezza di cui ai capoversi 1 e 2 è versato esclusivamente per la durata d’esercizio.95 92 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo. 93 Correzione del 21 lug. 2020 (RU 2020 3343). 94 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021(RU 2020 5869). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo. 95 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021(RU 2020 5869). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo. |