Ordinanza 2 sull’asilo
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Art. 47 Premesse
1 Gli impiegati cantonali devono dedicare alla preparazione delle decisioni almeno il 50 per cento di un posto a tempo pieno. 2 Per quanto concerne le prestazioni gli impiegati devono adempiere le stesse esigenze del personale federale. 3 La SEM ha facoltà di impartire istruzioni agli impiegati cantonali per quanto concerne la preparazione delle decisioni in materia d’asilo nonché la formazione e il perfezionamento professionale degli stessi. 4 Il DFGP102 decide in merito agli strumenti informatici da usare. 5 La SEM fornisce ai Cantoni le informazioni necessarie alla preparazione delle decisioni in materia d’asilo e ne disciplina l’utilizzazione. 102 Nuova denominazione giusta il n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. |