(Ordinanza 2 sull’asilo, OAsi 2)
dell’11 agosto 1999 (Stato 1° gennaio 2021)
(art. 88, 91 cpv. 2 bis LAsi; art. 87 LStrI)
1 La Confederazione rimborsa trimestralmente ai Cantoni le prestazioni giusta l’articolo 88 e l’articolo 91 cpv. 2bis LAsi nonché l’articolo 87 della legge federale del 16 dicembre 200512 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)13 in base ai dati registrati nella banca dati della Segreteria di Stato della migrazione (SEM)14.
2 I versamenti trimestrali sono effettuati entro 60 giorni sulla base della data di registrazione nella banca dati della SEM.
3 Le notifiche dei Cantoni concernenti la rettifica dei dati determinanti per i versamenti vanno inoltrate regolarmente, al più tardi entro il 30 aprile dell’anno successivo.
4 Le correzioni sui versamenti di cui al capoverso 2 sono effettuate l’anno successivo. Le divergenze tra la data dell’evento e quella di registrazione sono appianate. I pagamenti successivi e i rimborsi sono computati insieme ai versamenti trimestrali.
5 ...15
6 Tutti i pagamenti sono trasferiti esclusivamente sui conti correnti dei Cantoni presso l’Amministrazione federale delle finanze. I rimborsi secondo il diritto in materia di sussidi e i rimborsi dovuti alle riduzioni di cui all’articolo 89a capoverso 2 LAsi sono computati unitamente ai versamenti giusta il capoverso 2.16
11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).
12 RS 142.20
13 Il titolo è stato adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
14 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
15 Abrogato dal n. I dell’O del 7 dic. 2012, con effetto dal 1° apr. 2013 (RU 2012 6951).
16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU2013 5359).