Ordinanza 2 sull’asilo
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Art. 58a Spese per accertare l’identità 123
1 Le spese per gli interpreti necessari all’accertamento dell’identità sono assunte dalla Confederazione sempre che la SEM abbia dapprima dato il suo consenso. Si applicano le tariffe vigenti per le prestazioni nell’ambito della procedura d’asilo. 2 La Confederazione versa al Cantone competente per l’esecuzione dell’allontanamento un importo forfettario di 300 franchi, se la persona obbligata a partire deve pernottare nella località dell’accertamento dell’identità. Tale importo forfettario comprende la partecipazione alle spese per la carcerazione giusta l’articolo 15 capoverso 1 dell’ordinanza dell’11 agosto 1999124 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE).125 123 Introdotto dal n. I dell’O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 933). 124 RS142.281 125 Nuovo testo giusta il n. I 5 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563). |