Ordinanza 2 sull’asilo
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Art. 59abis Spese di partenza 143
1 La SEM può versare alle persone tenute a lasciare la Svizzera che secondo l’articolo 64 capoverso 1 sono escluse dall’aiuto al ritorno un importo massimo di 2000 franchi per le spese di partenza. 2 Le persone tenute a lasciare la Svizzera devono essere disposte a collaborare all’acquisizione dei documenti di viaggio e a lasciare il Paese. 3 La SEM decide in merito alla concessione dell’importo su proposta del Cantone. A tal fine, il Cantone indica:
3bis In ragione dello stato di salute della persona e per motivi specifici al Paese la SEM può eccezionalmente versare l’importo per le spese di partenza anche se le condizioni di cui ai capoversi 2 e 3 non sono adempiute.146 4 L’importo per le spese di partenza non è cumulabile con l’importo per le spese di viaggio secondo l’articolo 59a capoverso 2bis. 5 La SEM o i terzi da essa incaricati possono versare l’importo per le spese di partenza negli aeroporti internazionali o nel Paese di destinazione.147 143 Introdotto dal n. I dell’O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2012 6951). 144 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875). 145 RS 142.20 146 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875). 147 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875). |