Ordinanza 2 sull’asilo
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Art. 59a Spese di viaggio 136
1 La SEM può versare a copertura delle esigenze di base durante il viaggio verso il Paese di origine o di provenienza un importo per le spese di viaggio. Tale importo ammonta a 100 franchi per persona, tuttavia soltanto fino a un massimo di 500 franchi per famiglia.137 2 La SEM può aumentare tale importo a 500 franchi per persona, fino a un massimo di 1000 franchi per famiglia, se per motivi particolari, soprattutto specifici al Paese o per motivi di salute, la partenza controllata può essere incentivata.138 2bis La SEM può versare un importo massimo di 500 franchi per le spese di viaggio alle persone incarcerate in virtù degli articoli 75–78 LStrI139 che si dichiarano disposte a partire conformemente alle prescrizioni. L’importo è versato previo svolgimento di un colloquio di consulenza nel quadro della carcerazione amministrativa secondo l’articolo 3b dell’ordinanza dell’11 agosto 1999140 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE).141 3 La SEM versa gli importi forfettari di cui ai capoversi 1, 2 e 2bis direttamente alle persone interessate.142 136 Introdotto dal n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585). 137 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875). 138 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875). 139 RS 142.20 140 RS 142.281 141 Introdotto dal n. I dell’O del 7 dic. 2012 (RU 2012 6951). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875). 142 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2012 6951). |