Ordinanza 2 sull’asilo
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Art. 62 Scopo dell’aiuto al ritorno 153
1 Scopo delle misure d’aiuto al ritorno è di incoraggiare il ritorno volontario e conforme agli obblighi specifici nel Paese d’origine, di provenienza o in uno Stato terzo di persone ai sensi dell’articolo 63. 2 Un ritorno è considerato volontario se la persona interessata decide di lasciare la Svizzera spontaneamente; è considerato conforme agli obblighi specifici se la persona interessata decide di lasciare la Svizzera in seguito a una corrispondente decisione pronunciata nei suoi confronti. 3 Le misure di aiuto al ritorno possono comprendere anche prestazioni che sostengano il processo di reinserimento della persona che fa ritorno. 4 L’aiuto al ritorno è concesso una sola volta. Sono considerati anche gli aiuti al ritorno concessi da altri Stati europei. 5 I beneficiari che non partono o che ritornano in Svizzera sono tenuti a rimborsare gli importi versati dalla Svizzera. 153 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875). |