Ordinanza 2 sull’asilo
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Art. 64 Limitazioni
1 Sono escluse dall’aiuto finanziario al ritorno le persone:156
2 ...159 3 La riscossione di prestazioni dell’aiuto al ritorno non deve ritardare la partenza. 4 ...160 5 Per motivi specifici legati al Paese il DFGP può escludere per un certo periodo di tempo l’aiuto al ritorno per determinati Stati di origine, di provenienza o Stati terzi.161 156 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 933). 157 Abrogata dal n. I dell’O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585). 158 Introdotta dal n. I dell’O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 933). 159 Abrogato dal n. I dell’O del 1° mar. 2006, con effetto dal 1° apr. 2006 (RU 2006 933). 160 Abrogato dal n. I dell’O del 1° mar. 2006, con effetto dal 1° apr. 2006 (RU 2006 933). 161 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875). |
