Ordinanza 2 sull’asilo
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Art. 67 Competenze
1 I consultori per il ritorno sono designati dai Cantoni; sono gli unici interlocutori della SEM. 2 I Cantoni possono istituire e gestire di comune intesa le strutture necessarie alla consulenza al ritorno o incaricare terzi a tal fine. Assicurano che i servizi di consulenza al ritorno abbiano accesso ai dati necessari per il loro lavoro, in particolare ai dati personali e ai dati concernenti le procedure. 3 La competenza per i consultori per il ritorno situati nei centri della Confederazione e negli aeroporti di Zurigo e Ginevra spetta alla SEM. Essa può delegare tale compito ai consultori cantonali per il ritorno oppure a terzi e disciplinare l’indennizzo delle spese in un accordo con essi.166 166 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875). |