Ordinanza 2 sull’asilo
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Art. 68 Sussidi federali ai Cantoni
1 La SEM versa i sussidi federali ai Cantoni per la consulenza per il ritorno giusta l’articolo 66 nel quadro del preventivo da fissarsi annualmente. Essi servono esclusivamente a coprire le spese amministrative e di personale ordinarie insorte nel quadro della consulenza per il ritorno giusta l’articolo 66. 2 I sussidi federali versati ai Cantoni per la consulenza per il ritorno sono composti da una somma forfettaria di base e da una somma forfettaria per la prestazione. 3 La somma forfettaria di base è fissata come segue:
4 La somma forfettaria per la prestazione ammonta a 1000 franchi per ogni persona che durante l’anno precedente ha lasciato la Svizzera.168 5 L’80 per cento del versamento delle somme forfettarie giusta i capoversi 3 e 4 avviene ogni primo trimestre dell’anno civile corrente sui conti di compensazione dei Cantoni presso i Servizi federali di cassa e contabilità. Gli importi restanti sono versati alla fine dell’anno civile se, conformemente alla legge federale del 5 ottobre 1990169 sugli aiuti finanziari e le indennità, non sono tagliati o non devono essere rimborsati. 6 Presupposto per l’erogazione dei contributi federali di cui al capoverso 5 è l’esistenza di un rapporto di attività dei Cantoni per l’anno civile successivo. 7 In caso di considerevole aumento o diminuzione delle domande d’asilo il DFGP può adattare le somme forfettarie di cui ai capoversi 3 e 4. 167 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 2875). 168 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 2875). 169 RS 616.1 |