Ordinanza 2 sull’asilo
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Art. 68a Contributi federali per compiti supplementari 170
1 La SEM può prendere accordi con i Cantoni o con terzi per l’esecuzione di compiti supplementari che non figurano tra quelli di cui all’articolo 66. 2 Questi compiti supplementari comprendono ad esempio l’esecuzione di sondaggi specifici e di attività di consulenza e di informazione nonché compiti che presuppongono conoscenze specifiche. 3 L’esecuzione di questi compiti supplementari, così come il rimborso finanziario, sono disciplinati nel quadro degli accordi tra la SEM e i Cantoni o terzi. 4 I Cantoni o terzi possono sottoporre alla SEM progetti che rientrano tra quelli di cui ai capoversi 1 e 2. La SEM si esprime in merito all’utilità del progetto e decide in merito al suo finanziamento. 170 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2012 6951). |