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Art. 1g Banca dati Aiuto individuale al ritorno 30
1 Nella banca dati Aiuto individuale al ritorno sono registrati i conteggi degli aiuti individuali al ritorno versati ai richiedenti l’asilo. 2 Hanno accesso alla banca dati i collaboratori della SEM che si occupano del controllo e della valutazione dell’aiuto individuale al ritorno. 30 Introdotto dal n. I 5 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421). |