Ordinanza
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Art. 23 Esecuzione dell’esame tecnico di parti staccate di veicoli, accessori d’equipaggiamento e dispositivi di protezione
1 In occasione degli esami tecnici di parti staccate di veicoli, accessori d’equipaggiamento e dispositivi di protezione, l’organo di controllo può trattenere un modello di costruzione come prova o oggetto di confronto. 2 Per gli oggetti distrutti o resi inutilizzabili in conseguenza dell’esame tecnico non è data pretesa a risarcimento. Ove lo esiga il richiedente, gli oggetti gli sono restituiti. |